Preti pedofili, ecco la lettera del 2001 che inguaia Papa Ratzinger

La Redazione
Ecco la lettera risalente al 2001 che fu inviata dall'allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede Joseph Ratzinger e dal segretario Tarcisio Bertone, attuale segretario di Stato della Città del Vaticano, ai vescovi di tutto il mondo. Lettera pubblicata dal New York Times che inguaia l'attuale Papa della Chiesa Cattolica che ha nascosto centinaia e centinaia di casi di preti pedofili che hanno abusato anche di bambini sordi. Il teologo riformista svizzero, Hans Kung, 82 anni, aveva esortato il Pontefice a fare “mea culpa” sugli episodi di violenza di cui si sono resi protagonisti numerosi preti pedofili in Svizzera e Germania. «Non c’era nessun altro uomo, in tutta la Chiesa cattolica, che sapeva così tanto sui casi di abusi sessuali – ha detto Kung a un’emittente televisiva svizzera in riferimento a Papa Ratzinger– e certamente ex officio, in virtù della sua carica».
«LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001 Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica. Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici. Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica emanata come motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono: – I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè: 1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate: 2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima; 3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale; 4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; – Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè: 1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; 2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso; 3° la violazione diretta del sigillo sacramentale; – Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età. Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione. Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età. Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede. Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio. Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati sia una sollecita cura pastorale. Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.
Joseph card. Ratzinger, prefetto. Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»

Commenti

alessio di benedetto ha detto…
IL PRINCIPALE RESPONSABILE E' PROPRIO LUI IL GRANDE INQUISITORE RATZINGER
La Lettera apostolica del 30 aprile 2001 Sacramentorum sanctitatis tutela (a firma Giovanni Paolo II) e l’Epistola De delictis gravioribus (“Dei delitti più gravi” a firma Joseph Ratzinger) si occupano dei delitti canonici da attribuire alla cognizione della Congregazione per la dottrina della fede. In particolare la missiva di Ratzinger (scritta 18 giorni dopo quella del Papa) è stato oggetto di discussione legale negli States. È ancora il già nominato Shea a rispondere indirettamente alle affermazioni che il Vaticano ha fatto durante una trasmissione dell’emittente statunitense internazionale CBS, durante la quale si è sostenuta la tesi che le norme del ‘62 non avrebbero più valore in quanto sostituite dal nuovo codice di diritto canonico del 1983. L’avvocato Daniel J. Shea è categorico al riguardo: il Crimen è ancora in vigore, poiché citato nella lettera “Dei delitti più gravi” del 18 maggio 2001, pertanto Benedetto XVI, che allora ne fu il firmatario, diviene complice di quelle disposizioni . L’avvocato di Houston Shea, difensore delle vittime della pedofilia “religiosa” a Galveston, ha portato nel 2005 la questione davanti al tribunale della Corte distrettuale di Harris County (Texas), aprendo un procedimento a carico di Joseph Ratzinger. Costui è indagato, insieme col suo braccio destro Tarcisio Bertone, nuovo segretario di Stato del Vaticano, per “cospirazione contro la giustizia”. Per l’esattezza, figurano come imputati: il responsabile della diocesi di Galveston (Houston), arcivescovo Joseph Fiorenza e l’attuale pontefice per aver coperto casi di pedofilia dei sacerdoti Juan Carlos Patino Arango e William Pickard!

LA RELIGIONE CHE UCCIDE
COME LA CHIESA DEVIA IL DESTINO DELL’UMANITÀ

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