Proponiamo una sintesi del "pacchetto Pisanu", il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 riguardante le misure per il contrasto del terrorismo internazionale:
1) I soldati impegnati in compiti di vigilanza antiterrorismo potranno procedere a perquisizioni e al fermo di persone sospette. Fa parte dell’emendamento approvato dal Senato che prevede ’funzioni ridotte’ per l’Esercito al quale non sono riconosciute funzioni di polizia giudiziaria;
2) Vengono estese le misure già esistenti per la lotta alla criminalità organizzata in materia di colloqui inestigativi anche alle indagini connesse al "finanziamento del terrorismo al fine di acuisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili al fine di acquisire informazioni utili" per la la prevenzione e la repressione di "delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico". I colloqui investigativi potranno essere eseguiti da responsabili delle forze dell’ordine di livello almeno provinciale;
3) Prevista la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi "per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica", se nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, "vi è l’esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato" di un cittadino straniero che abbia offerto collaborazione all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia;
4) Il ministro dell’Interno può stabilire, o delegare ai Prefetti, l’esplusione dello straniero nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche. Contro i decreti di espulsione è previsto il ricorso al Tar ma non è prevista la sospensiva del provvedimento;
5) E’ previsto che i dati relativi al traffico telefonico e telematico non vengano cancellati sino al 31 dicembre 2007. E’ prevista inoltre la identificazione degli acquirenti delle schede telefoniche con l’esibisizione di un documento di riconoscimento all’atto dell’acquisto;
6) Chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico apparecchi utilizzabili per comunicazioni, anche telematiche (internet point), deve chiedere una licenza al questore;
7) Sono introdotte restrinzioni (art.8) nel campo della disciplina dei materiali esplosivi e nelle licenze che regolano l’attività di volo (art.9);
8) Previsto il prolungamento del fermo di polizia da 12 a 24 ore nel caso l’identificazione riulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete;
9) Ampliamento dell’articolo 270 bis del codice penale e prevede il reato di arruolamento con finalità di terrorismo punito con la reclusione da sette a quindici anni e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo punito con la reclusione da ciqnue a dieci anni. E’ stato soppressa l’autorizzazione a procedere del ministro della Giustizia per l’esercizio penale in merito a reati di terrorismo internazionale;
10) Impiego e affidamento a guardie giurate dipendenti o a istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza ’sussidiaria’ nei porti, nelle stazioni ferroviarie e nelle stazioni metropolitane.
Articolo pubblicato sul blog Liberalgiovani il 4 agosto 2005
Commenti